Q2, 2014 - Il ruolo del docente
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Riguardo alla
tempistica dell’aggiornamento
,
il decreto in commento
dispone che il triennio di riferimento decorre dalla data di entrata in vigore
del provvedimento (18 marzo 2014) per chi è già qualificato a tale data e
“
Dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri
”.
Il provvedimento prevede, poi, una sorta di
clausola di salvaguardia
in base alla quale: “
Il prerequisito ed i criteri di qualificazione non sono
vincolanti per i corsi già formalmente e documentalmente approvati e
calendarizzati alla data di pubblicazione
”.
Inoltre, viene puntualizzato
che: “
I formatori che alla data di pubblicazione non siano in possesso del
prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in
grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti. Resta
l’obbligo dell’aggiornamento triennale
”.
La regolamentazione appena riportata – per quanto sinteticamente –
costituisce un importante
punto di partenza
per garantire una maggiore
qualità (che, peraltro, la giurisprudenza, impone richiedendo, in sostanza,
che i corsi di formazione siano efficaci e utili a trasformare i
comportamenti prevenzionistici dei discenti) del docente
e non certo un
punto di arrivo
di un processo di regolamentazione delle caratteristiche e
qualità del formatore. Non a caso, il Decreto 6 marzo 2013 dispone che
entro il 18 marzo 2015 “
La Commissione Consultiva si riserva di
elaborare proposte migliorative
”,
al fine di comprendere se la disciplina
da pochi giorni in vigore avrà quell’impatto positivo sulla formazione che
tutti si attendono o se, invece, come probabile, debba essere rivista e
corretta.