Michele Lepore
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all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi
accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o
di un Master in Comunicazione;
-
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e
sicurezza;
-
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
-
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in
qualunque materia.
Nel decreto in commento vengono, quindi, individuate le
seguenti tre
aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro
:
A.
area normativa/giuridica/organizzativa;
B.
area rischi tecnici/igienico–sanitari;
C.
area relazioni/comunicazioni.
E “
conseguentemente la qualificazione si acquisisce con riferimento
alla specifica area tematica
” (
vale a dire che il docente dovrà dimostrare
il possesso di uno dei requisiti per ognuna delle aree tematiche, qualora
intenda tenere corsi in tutte le aree). Quanto alle modalità per dimostrare
la propria “qualificazione”, il Decreto 6 marzo 2013 specifica che: “
La
qualificazione è acquisita in modo permanente (con riferimento alla
specifica area tematica)
”
e puntualizza come: “
Il formatore può
dimostrare la propria qualificazione mediante idonea documentazione (ad
esempio attestazione del datore di lavoro, lettere di incarico, ...)
”,
quindi
con qualunque mezzo idoneo allo scopo, essendo insufficiente la semplice
autodichiarazione.
È, comunque, previsto un
obbligo di aggiornamento triennale
,
che il
docente può ottemperare alternativamente attraverso:
-
la frequenza per almeno 24 ore di seminari, convegni specialistici, corsi
di aggiornamento (almeno 8 ore) nell’area tematica di competenza
organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32 comma 4, del D.Lgs.
81/08;
-
l’effettuazione di almeno 24 ore di docenza nell’area tematica di
competenza.