Marco Masi
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Introduzione
I coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in
fase di esecuzione: il Rapporto dell’AIFOS analizza il loro
ruolo dopo 17 anni dalla “direttiva cantieri”
di Marco Masi
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Come è noto, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il
coordinatore per la progettazione è il soggetto che si occupa degli aspetti
legati alla sicurezza e alla tutela della salute ed è designato dal
committente contestualmente all’affidamento dell’incarico di
progettazione.
Egli deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e
predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; con
l’eccezione i lavori di manutenzione ordinaria. Il fascicolo è preso in
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.
Il coordinatore per l’esecuzione è, invece, il soggetto incaricato dal
committente o dal responsabile dei lavori di controllare che le misure di
sicurezza previste nel piano di sicurezza e di coordinamento siano
realizzate e rispettate concretamente.
Egli deve:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS),
elaborato dalle imprese impegnate nei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento,
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Ingegnere. Coordinatore Comitato Tecnico Interregionale Sicurezza Cantieri - ITACA.