Q4, 2013 AiFOS – Introduzione
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assicurandone la coerenza con questo ed adeguare il piano di sicurezza e
di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la
loro reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni che prevedono obblighi specifici e alle
prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, e propone la
sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza
all’azienda sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
La prima versione dell’art. 90, comma 11, del c.d. Testo unico
prevedeva che egli dovesse, altresì, redigere il piano di sicurezza e di
coordinamento, oltre che nei casi di lavori inizialmente affidati ad una
unica impresa e successivamente svolti da più imprese, anche in tutti quei
casi in cui vengono eseguiti da più imprese lavori privati soggetti a DIA.
Ricordiamo che l’obbligo di nominare il coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione è stato introdotto per la prima volta nel
nostro ordinamento dal D. Lgs. n. 494/1996, successivamente modificato
dal D. Lgs. n. 528/1999, che aveva recepito la direttiva 24 giugno 1992,
n. 92/57/CEE riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili.