Marco Masi
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Secondo la previsione del D. Lgs. n. 494/1996, la designazione di
entrambi i coordinatori era legata alla sussistenza di più condizioni e cioè
che fosse prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese
in cantieri la cui entità presunta fosse pari o superiore a 200 uomini-
giorno o i cui lavori comportassero rischi particolari indicati nell’allegato
II.
Il 25 luglio 2008 interveniva la sentenza di condanna dello Stato
italiano da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee per non
aver correttamente trasposto l’art. 3 della direttiva 92/57/CEE relativa
alla designazione dei coordinatori in tutti i cantieri in cui è prevista la
presenza, anche non contemporanea, di più imprese.
Con l’art. 39 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in esecuzione della citata
sentenza, è stato modificato l’art. 90, comma 11, nel senso che la
designazione del coordinatore in fase di progettazione non si applica ai
lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa
vigente e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, nel qual caso le
funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Se è innegabile che la designazione dei coordinatori è dettata dalla
necessità di pianificare la sicurezza contestualmente alla progettazione
dell’opera – addirittura già in fase preliminare come prevede il Codice
dei contatti pubblici – nonché di procedere ad un coordinamento
operativo delle diverse attività svolte da più imprese nello stesso cantiere,
non si spiega come mai il legislatore abbia riservato la designazione del
coordinatore per la progettazione ai soli casi di lavori soggetti a permesso
di costruire, dal momento che sono soggetti a DIA consistenti interventi
edilizi che hanno necessità di una pianificazione ex ante della sicurezza e
della prevenzione da rischi aggiuntivi che provengono dalla presenza di
più imprese.
L’ultima interpretazione sull’obbligo di nomina dei coordinatori è
stata fornita dal Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali
con la circolare n. 30 del 29 ottobre 2009, elaborata dalla Direzione
generale per l’attività ispettiva e dalla Direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro, nel senso che nei lavori privati non soggetti a
permesso di costruire e comunque di importo inferiore a 100.000 euro, il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che svolge anche le funzioni del
coordinatore per la progettazione, debba essere nominato
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, in modo