Q4, 2013 AiFOS – Introduzione
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da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di
coordinatore per la progettazione.
La giurisprudenza della Cassazione sul coordinatore in fase di
esecuzione e il Rapporto AiFOS 2013
È indubbio che quella svolta dal coordinatore è una funzione
estremamente delicata, non solo per i molteplici compiti che gli ha
affidato il legislatore ma anche per le responsabilità che gli vengono
riconosciute dalla giurisprudenza.
L’orientamento della Corte di Cassazione negli ultimi anni è stato
rivolto, infatti, a sanzionare il coordinatore, in particolare quello per
l’esecuzione, per inosservanze della normativa tipicamente riconducibili
alla sfera di responsabilità del datore di lavoro o del direttore tecnico di
cantiere.
Di particolare interesse è, al contrario, l’orientamento
giurisprudenziale formatosi nel 2010 (Cass. pen., sez. IV, 14 gennaio
2010,
n. 1490, e Cass. pen., sez. IV, 13 maggio 2010, n. 18149) secondo
il quale “Così come per il Committente anche per il coordinatore –
segnatamente il CSE – la funzione di vigilanza è “alta” e non si confonde
con quella operativa demandata al datore di lavoro e alle figure che da
esso ricevono poteri e doveri: il dirigente e il preposto… Appare dunque
chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle
imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale
configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza,
momento per momento, demandata alle figure operative (datore di
lavoro, dirigente, preposto)”.
Con le sentenza n. 19382 del 6 maggio 2013 e n. 21059 del 16 maggio
2013,
la Corte di Cassazione è ritornata alla prima interpretazione
ritenendo che la posizione di garanzia del CSE “comprende, non solo
l’istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte
e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche
la loro effettiva predisposizione, nonché il controllo continuo ed effettivo
sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che
esse siano trascurate o disapplicate, nonché, infine, il controllo sul
corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul
processo stesso di lavorazione”.