Q2, 2014 - Il ruolo del docente
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differenza di quello relativo alla valutazione dei rischi che l’articolo 17 del
D.Lgs. 81/2008 riserva al solo datore di lavoro) – deve far riferimento.
In merito al campo di applicazione, l’istituto
de quo
,
per espressa
previsione legislativa (articolo 37, comma 8, D.Lgs. 81/2008), si estende
anche ai componenti dell’impresa familiare
ex
art. 230-
bis
Codice Civile,
ai lavoratori autonomi
ex
art. 2222 Codice Civile, ai piccoli imprenditori
ex
art. 2083 codice Civile e ai soci delle società semplici operanti nel
settore agricolo. È bene precisare che nei confronti delle categorie di cui
sopra la norma non impone un obbligo, ma
attribuisce la facoltà
di
partecipare a percorsi formativi specifici relativi ai rischi propri delle
attività svolte, con oneri a proprio carico.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve
svolgersi
durante l’orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a
carico degli stessi
(
articolo 37, comma 12, del “Testo unico”).
La formazione (comma 1) deve essere in grado di fornire ai lavoratori
conoscenze generali, relative ai concetti di rischio, danno, prevenzione,
protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei
vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza (lett.
a
),
e
conoscenze specifiche: rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici
del settore o comparto di appartenenza dell’azienda (lett.
b
);
la norma
stabilisce altresì che ne costituiscano oggetto anche i rischi specifici, di cui
ai titoli del Decreto successivi al titolo I (comma 3).
La formazione deve dunque riguardare
nozioni generali e nozioni
specifiche
,
queste ultime relative ai fattori di rischio connessi alle attività
in concreto svolte dal singolo; in tal senso è necessaria una formazione
differenziata in relazione ai destinatari e alle diverse mansioni cui gli stessi
sono adibiti. Parimenti all’informazione, infatti, anche l’attività formativa
è indirizzata a “
ciascun lavoratore
”.
Ancora più evidente, rispetto all’informazione, è la
correlazione con
la valutazione dei rischi all’interno del contesto di riferimento
: “
la
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi
” (
articolo 37, comma 6, D.Lgs. 81/2008).
Essa è tanto più adeguata, quanto più i rischi siano stati effettivamente
individuati, analizzati e valutati e, per ognuno di essi, siano state
predisposte appropriate misure di prevenzione e protezione.