Michele Lepore
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Per quanto concerne i “lavoratori” il testo di legge demanda ad un
apposito accordo in Conferenza Stato-Regioni
la definizione dettagliata
dell’intero istituto. Tale accordo è stato adottato in data 21 dicembre 2011
dalla Conferenza Stato-Regioni e pubblicato in data 11 gennaio 2012 in
Gazzetta Ufficiale. Esso, superando il perimetro normativo disegnato
dall’articolo 37 del “Testo unico”, estende i propri contenuti anche a
preposti e dirigenti, con la precisazione che, per costoro, l’applicazione dei
contenuti “
Per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione
dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08
”.
In sintesi, la regolamentazione contenuta in questo accordo distingue, a
proposito dei lavoratori, tra una formazione “generale” (uguale per tutti i
settori produttivi) della durata minima pari a 4 ore, e una formazione
“
specifica”, diversamente modulata a seconda della rischiosità dei settori
(4
ore per i settori a basso rischio, 8 ore per quelli a rischio medio e 12 per
i settori a rischio alto, come individuati dall’allegato codice ATECO).
Sono poi previsti specifici percorsi formativi per preposti e dirigenti: per i
primi è previsto un modulo unico – della durata minima di 8 ore – che
si
aggiunge alla formazione base che gli stessi hanno già ricevuto in
qualità di lavoratori
;
per i dirigenti, invece, è previsto un percorso
ad
hoc
,
che si sostituisce e non si aggiunge ad altri percorsi, e che si articola
in 4 moduli, della durata minima complessiva di 12 ore. L’accordo
prevede, inoltre, in coerenza con il dettato di legge, un aggiornamento
“
quinquennale” per tutti i soggetti interessati (lavoratori, preposti e
dirigenti) della durata minima di 8 ore.
Altro aspetto che assume un particolare significato è costituito
dall’utilizzo delle modalità di apprendimento
e-Learning
(
le cui modalità
operative sono riportate in un apposito allegato); in particolare, questo
strumento può essere utilizzato per la formazione generale dei lavoratori,
per l’intera formazione dei dirigenti, per i corsi di aggiornamento e per la
parte generale (corrispondente ai punti da 1) a 5) di cui all’accordo) della
formazione dei preposti.
Per quanto l’accordo disciplini il “dettaglio” della regolamentazione
della formazione per lavoratori (ma anche, nel senso appena indicato, per
dirigenti e preposti), i principi essenziali in materia di formazione sono
sempre stabiliti all’articolo 37 del “Testo unico” e ad essi il datore di
lavoro – il quale può legittimamente ottemperare ai suoi doveri in materia
attraverso i suoi collaboratori (obbligo che evidentemente è trasferibile
anche attraverso atto di delega) essendo l’obbligo formativo delegabile (a