Michele Lepore
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La formazione deve essere “
sufficiente ed adeguata
”,
per espressa
previsione di cui al comma 1 dell’articolo 37. Tali requisiti, che trovano
nell’
aderenza alla specificità dei fattori di rischio congruamente
valutati
un indispensabile elemento di attuazione, sono particolarmente
articolati e possono essere oltremodo dettagliati. Sul punto, a nulla rileva
il fatto che il lavoratore sia esperto: infatti, contrariamente a quanto si
potrebbe pensare, l’esistenza di una pregressa e fondata esperienza
lavorativa non porta a ritenere superflua un’adeguata formazione impartita
al soggetto, la cui necessità “
Non subisce alcuna svalutazione per la
particolare qualificazione professionale dei collaboratori
” (
in questi
termini, per tutte, Cass. pen., sez. IV, 26 marzo 2004, n. 14875, in ISL,
2004,
n. 8, 507). Viceversa, in presenza di lavoratori professionalmente
inesperti, magari nuovi alla specifica attività richiesta o di giovane età, il
dovere di formazione “
Si atteggia in maniera particolarmente intensa
”
(
Cass. civ., sez. lav., n. 11622 del 2007) dovendo seguire linee di azione
rapportate alle effettive capacità del singolo.
Ancora: l’obbligo formativo sussiste nei confronti del lavoratore che
venga adibito a lavori pericolosi, magari in solitario (Cass. pen., sez. IV,
n. 12775 del 2000, in ISL, 2001, n. 2, 106), o al quale vengano assegnate
attività che “
Richiedono cognizioni tecniche elevate
” (
Cass. pen., sez. III,
13
giugno 2006, 20220, in ISL, 2006, n. 11, 686), o persino nel caso in cui
egli sia impiegato per una operazione “
semplicissima
” (
Cass. pen. n. 30360
del 2005); e infine, anche nell’ipotesi in cui il soggetto sia esposto, nello
svolgimento delle sue mansioni, a rischi che “
Rientrano nella normale
cautela e che pertanto sono prevedibili da parte di chiunque
” (
Cass. pen.,
sez. IV, n. 4870 del 2004).
I requisiti della sufficienza e dell’adeguatezza si perfezionano
attraverso la previsione di una formazione i cui contenuti siano facilmente
comprensibili e tali da consentire ai lavoratori di acquisire conoscenze e
competenze necessarie in materia. Ove i destinatari siano lavoratori
immigrati, la formazione avviene
previa verifica non solo della
comprensione
,
analogamente a quanto previsto in tema di informazione,
ma anche della conoscenza della lingua veicolare utilizzata
.
I
momenti della formazione
,
secondo la previsione di legge, sono
prestabiliti:
all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, o
dell’utilizzazione qualora si tratti di soggetto assunto con contratto
di somministrazione
.
Al riguardo, va segnalato che l’accordo del 21