Q2, 2014 - Il ruolo del docente
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dicembre 2011, citato, ammette che la formazione possa essere erogata
entro 60 giorni dall’assunzione, ma unicamente ove non sia possibile
effettuarla prima dell’ingresso in azienda o contestualmente all’inizio
dell’attività lavorativa;
al momento del trasferimento o del cambiamento di mansioni
;
laddove vengano introdotte nuove attrezzature o nuove
tecnologie, piuttosto che sostanze o preparati pericolosi.
Il principio comune che lega tra loro queste previsioni è che la
formazione – in quanto misura essenziale per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali – deve essere sempre realizzata e
completata (salvo quanto detto in ordine ai 60 giorni di cui sopra, termine
che comunque non vincola il Giudice in caso di infortunio in ordine alla
possibilità di condannare il datore di lavoro o il dirigente qualora
l’infortunio sia avvenuto in tale lasso temporale e sia ritenuto collegato
causalmente anche alla mancata formazione)
sempre prima
dell’esposizione del lavoratore al rischio
.
Soprattutto, attesa la natura funzionale del percorso formativo e
l’aderenza dello stesso all’attività di lavoro, essa non può essere erogata
una tantum
sussistendo, invece, un obbligo di ripetizione periodica in
considerazione dell’evoluzione dei rischi presenti o dell’insorgenza di
rischi ulteriori. In conclusione: gli obblighi formativi, come anche quelli
informativi, non devono essere limitati alle sole fasi temporali precisate e
neppure “
Circoscritti a quei destinatari indicati: neoassunti, dipendenti
con mansioni modificate, dipendenti che utilizzano nuovi impianti o
tecnologie o impieghino materiali pericolosi
” (
Cass. pen., sez. III, 8 marzo
2007,
n. 9816, in ISL, 2007, n. 5, 281).
Va, infine, evidenziato, che ogni attività di formazione effettuata,
qualsiasi competenza acquisita in modo “non formale e informale” purché
riconosciuta e certificata, deve essere
registrata in apposito libretto
formativo del cittadino
(
articolo 2, comma 1, lett.
i
),
D.Lgs. 276 del 2003)
“
Se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti
disposizioni
” (
articolo 37, comma 14, D.Lgs. 81/2008). La mancata
attuazione – da parte essenzialmente delle Regioni, a ciò deputate dalle
disposizioni di legge – di tale strumento impedisce la piena operatività di
tale norma e costituisce ad oggi una rilevante criticità, solo in parte
mitigata dalla previsione di cui all’articolo 37, comma 14-
bis
,
del “Testo
unico”, quale introdotta dalla Legge 98/2013 (di conversione del D.L.