Michele Lepore
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69/2013,
c.d. “Decreto del fare”) che prevede l’emanazione di un accordo
in Conferenza Stato-Regioni che individui le modalità per il
riconoscimento di crediti formativi nei riguardi di datori di lavoro che
possano dimostrare di aver svolto corsi di contenuti equivalenti o superiori
ad altri imposti dalla normativa.
Infine è bene, comunque, ribadire che l’adempimento dell’obbligo
formativo non consiste solo in un rispetto di ordine formale, ad esempio
attraverso la pur richiesta attestazione di avvenuta formazione (
ex
art. 4,
D.M. 16 gennaio 1997), o ancora tramite apposizione della firma sul
registro presenze (Cass. pen., sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 39358, in ISL,
2006,
n. 2, 116), quale riscontro di partecipazione, ma
implica un
correlato dovere di verifica in merito all’effettivo recepimento degli
insegnamenti impartiti
(
in tal senso la già citata Cass. pen. n. 4870 del
2004
nonché Cass. pen. n. 41830, anch’essa già citata). In altre parole,
come condivisibilmente rimarcato in giurisprudenza, la formazione è
intesa come processo comunicativo interattivo, con la conseguenza che
l’effettivo recepimento degli insegnamenti impartiti deve avvenire
attraverso un idoneo sistema di verifica dell’apprendimento da parte dei
discenti.
La formazione in alcune recenti sentenze
La Corte di Cassazione penale, sez. IV, con sentenza numero 9693 del
27
febbraio 2014 (in
), ha recentemente ribadito
la
responsabilità penale del datore di lavoro, in caso di incidente di un
lavoratore, per il mancato adempimento dell’obbligo alla
informazione e formazione sui luoghi di lavoro
che, sottolinea la Corte,
non può essere delegato agli stessi lavoratori attraverso la semplice lettura
del POS (Piano operativo di sicurezza).
Il caso è giunto in Cassazione a seguito di ricorso proposto dal
Procuratore Generale avverso la sentenza di secondo grado che assolveva
un legale rappresentante di una ditta edile dall’accusa di lesioni personali
gravi ai danni di un operaio dipendente, per colpa generica e specifica.
Il caso riguarda un lavoratore che: “
Non utilizzando i dispositivi di
protezione individuale, che tuttavia l’istruttoria aveva appurato essere
stati messi a sua disposizione, e non adeguatamente formato ed informato,
nell’espletamento della propria attività lavorativa, dopo aver assemblato
erroneamente un trabattello, montava sullo stesso in maniera incongrua