Q2, 2014 - Il ruolo del docente
10
(
dall’esterno), così precipitando al suolo e procurandosi gravi lesioni
personali
”.
Ciò che si contesta alla sentenza di assoluzione della Corte di Appello
è che, incongruamente, dopo aver affermato (condividendo sul punto le
conclusioni del giudice di primo grado):
che le lesioni erano ascrivibili alla violazione di regole cautelari;
che l’imputato, in quanto rappresentante ed amministratore della
società doveva considerarsi datore di lavoro dell’operaio infortunato;
che sul datore di lavoro gravava l’obbligo di formare ed informare
i lavoratori, assicurandosi che le istruzioni venissero comprese
effettivamente e concretamente rispettate;
che il lavoratore era caduto per essere salito sopra un trabattello,
dal medesimo assemblato senza rispettare le istruzioni di montaggio, che
lo stesso ignorava, sebbene avesse partecipato ad una riunione formativa
nella quale era stato invitato a prendere visione del POS; che, pertanto,
quest’ultimo non era stato istruito “
Circa le corrette modalità di
montaggio del trabattello
”;
e, dopo aver attribuito al datore di lavoro il
dovere di verificare che le istruzioni antinfortunistiche fossero comprese
e rispettate,
aveva ritenuto di escludere la penale responsabilità
dell’imputato
valorizzando la suddivisione di fatto della direzione sui
cantieri, elidendo la responsabilità derivante dalla posizione di
coamministratore.
Secondo la Suprema Corte, “
Non può certamente sollevare da
responsabilità il datore di lavoro la pretesa assunzione fattuale di
esclusivo garante da parte di altro soggetto rivestente lo stesso ruolo
datoriale
”.
Invero, prosegue la sentenza, “
sarebbe occorso
ben altro per
procurare l’effetto dell’esonero dell’amministratore delegato
,
secondo la
consolidata e pluridecennale interpretazione giurisprudenziale, che ha,
poi, trovato scrittura normativa nell’art. 16 del D.Lgs 81/08 (ossia, un atto
scritto con data certa, accettato espressamente e per iscritto, pienezza dei
poteri, con corrispondente autonomia di spesa). Esonero che, in ogni caso,
non potrebbe giammai sollevare il delegante dal dovere di vigilanza, pur
esercitato, evidentemente per le aziende di grandi dimensioni, attraverso
adozione d’idoneo sistema di controllo del modello gestionale ed
organizzativo (art. 30, comma 4, richiamato dall’art. 16, stesso corpo
normativo)
.