Michele Lepore
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La pronuncia, evidentemente, per quanto in modo non del tutto
condivisibile (avuto riguardo alla fattispecie concreta) si inserisce nel
novero delle sentenze che sottolineano la possibilità (che di fatto diviene
una sorta di costante) che, in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
possano sussistere
più posizioni di garanzia che concorrono
,
a livello di
responsabilità penale, tra loro, a condizione che le condotte dei rispettivi
soggetti obbligati abbiano contribuito, in applicazione dei principi penali
(
articoli 40, secondo capoverso, e 41 Codice Penale) vigenti, a determinare
l’evento infortunistico.
Ed, infatti, la sentenza in commento argomenta come segue: “
L’analisi
deve essere correttamente mirata tenendo presente la funzione e lo scopo
della
responsabilità penale derivante da posizione di garanzia
.
Senza
necessità di ripercorrere un terreno ampiamente arato, che qui basterà
dare per noto, può essere utile ricordare solo che una tale responsabilità
serve ad assicurare la tutela di valori primari (quali la vita e l’integrità
psicofisica) i cui titolari, per ragioni le più varie che l’Ordinamento
prende in considerazione, da soli non sarebbero in grado di garantire
appieno
”.
Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2013, n. 21284 (in
), si è occupata del caso di un lavoratore deceduto
mentre svolgeva una attività lavorativa che comportava il taglio di un
albero dichiarando la responsabilità del datore di lavoro (per la precisione
del Presidente del Consiglio di Amministrazione) e del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, nel caso di specie anche responsabile
della sicurezza in azienda, per omessa informazione e formazione del
lavoratore. In questa sentenza la Corte conclude che nessun dubbio poteva
sussistere in ordine alla responsabilità per colpa, ascritta ad entrambi gli
imputati in ordine alle acclarate condotte commissive ed omissive per il
mancato svolgimento di apposti corsi di formazione sul taglio degli alberi
con l'ausilio della motosega, previsti solamente "
Sulla carta
"
ed, invece,
"
Significativamente tenuti ed organizzati solo dopo questo infortunio
".
In particolare, la Corte sottolinea come l’obbligo formativo abbia
una
sua autonomia rispetto all’addestramento
,
con la conseguenza che ad
essa non è possibile supplire attraverso il mero affiancamento "
Del neo
assunto ad un operaio esperto
",
procedura impiegata fino alla data
dell'infortunio. Aggiunge la Corte che la responsabilità del datore di lavoro
è evidente anche considerando che egli ha di fatto avallato – per una
precisa scelta economica – la mancata effettuazione di corsi a favore dei