Q2, 2014 - Il ruolo del docente
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neoassunti, determinando una evidente responsabilità di tipo organizzativo
e gestionale in ordine all’evento, ascrivibile anche (per la sua dinamica)
alla mancata (o almeno insufficiente) formazione.
Cass. pen., sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34771 (in
), si è espressa sull’obbligo di formazione ed
informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro e sulle
caratteristiche che devono avere perché siano ritenuti idonei ed efficaci.
Nel caso di specie ciò che è stato preso in considerazione dalla Corte di
Cassazione penale è il rischio di esplosione, che deve essere oggetto di
specifica e dettagliata informazione dei lavoratori. In particolare, dalla
Suprema Corte non sono state ritenute sufficienti le misure prese dal datore
di lavoro e consistite nell’aver messo a disposizione di un lavoratore,
rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, le schede di sicurezza relative
alla sostanza che stava utilizzando e che durante la sua attività ha portato
alle conseguenze lesive nei suoi confronti, e nell’aver, inoltre, organizzato
un incontro preliminare dello stesso lavoratore con il fornitore della
sostanza pericolosa, nell’ambito del quale sono state illustrate le modalità
dell’uso del prodotto, ma non sono state messe in evidenza le
caratteristiche della sua pericolosità e i rischi derivanti dal suo utilizzo.
La stessa Corte ha ribadito che gravante sull’imputato è
stato
l’addebito di colpa per aver omesso un’adeguata formazione ed
informazione dell’infortunato circa il rischio di esplosione
connesso
con l’utilizzo di un solvente ed ha osservato che tale dovere di
informazione non si doveva ritenere soddisfatto dalle istruzioni fornite dal
produttore della sostanza, tenuto conto che le avvertenze del pericolo erano
state del tutto generiche e che non stati imposti divieti e/o prescrizioni.
Ininfluente è stata considerata, altresì, la partecipazione della vittima ai
corsi di formazione e riunioni con i delegati della ditta produttrice del
solvente, considerato che tali incontri non avevano portato alla
elaborazione di alcuna procedura cautelare antinfortunistica.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso il
difensore del datore di lavoro, rigettando la contestazione di non aver
formato ed informato adeguatamente il lavoratore circa i rischi di
esplosione. Secondo l’imputato, infatti, “la scheda di sicurezza” del
prodotto riportava il rischio d’infiammabilità ed esplosione ed in virtù di
ciò lo stesso aveva provveduto a prendere gli opportuni provvedimenti
dando l’istruzione di effettuare dopo l’immissione del solvente il lavaggio