Michele Lepore
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della cisterna per almeno 10 minuti con acqua fredda per evitare il contatto
fra il solvente e l’acqua calda.
L’infortunato, inoltre, ha sostenuto l’imputato, aveva partecipato alla
messa a punto della procedura di lavorazione e a riunioni organizzative
con il produttore di quel solvente e pertanto era pienamente consapevole
dei rischi del lavaggio se utilizzava lo stesso e pertanto l’obbligo di
formazione ed informazione era da ritenersi pienamente assolto.
Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte suprema la quale ha
affermato che: “
Il debito di sicurezza nei confronti del lavoratore a cui è
tenuto il datore di lavoro, prevede tra l’altro l’obbligo di informare i
dipendenti dei rischi per la sicurezza e la salute in relazione all’attività
svolta nell’impresa e di adeguata formazione in materia di sicurezza
”.
Secondo la Sezione IV, infatti, “
Perché sia assolto l’obbligo di sicurezza,
è necessario che il lavoratore venga informato dei rischi specifici
dell’utilizzo del prodotto. Tale specificità non deve arrestarsi
all’esplicitazione di un mero divieto (es. utilizzare acqua fredda e non
acqua calda) ma deve indicare le conseguenze per la sicurezza e la salute
che determinate modalità di lavoro possono comportare
”.
In sostanza, la suprema Corte ha concluso che nel caso in esame non è
risultata essere stata data alcuna informazione ai lavoratori addetti al
lavaggio delle autocisterne e che utilizzavano il solvente infiammabile,
è risultato che gli stessi fossero stati destinati di una specifica
formazione in tema di sicurezza, oltre al fatto che nel documento di
valutazione dei rischi non era stato preso in considerazione il rischio
specifico
. “
È ragionevole, pertanto”, ha concluso la suprema Corte “la
deduzione che ne ha tratto il giudice di merito: se il rischio non era stato
valutato e preso in considerazione dall’azienda, era logico ritenere che i
lavoratori sul punto non avessero ricevuto alcuna specifica informazione
e formazione
”.
Effettività della formazione e qualificazione del docente
L’efficacia della attività formativa – come si è visto, costantemente
richiesta dalla giurisprudenza in relazione ai rischi ai quali sono esposti i
soggetti del sistema di prevenzione aziendale (lavoratori, dirigenti e
preposti) – passa anche attraverso le capacità del docente di favorire il
processo educativo” delineato dal “Testo unico” di salute e sicurezza sul
lavoro.